Nell'albo professionale vi è un rubrica particolare ove sono iscritti tali soggetti, così quanto nonostante i enti ossia i professori universitari tra materie giuridiche; questi ultimi possono esercitare la testimonianza senza alcuna incompatibilità. Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 - Durante attuazione della direttiva dell'Aggregato Europea n. 98/5/CE - https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index_php??start=4000&limit=100&start=400